Sono recentemente stato vittima di una truffa sfacciatissima da parte di un personaggio che, solo ora, ho scoperto essere noto alle forze dell'ordine e che, nonostante questo, sotto vari pseudonimi, continua imperterrito a truffare decine di utenti da vari portali di compravendita e annunci commerciali. Ogni volta che gli viene chiuso un account ne apre un altro e ricomincia. Solita storia? Non necessariamente. Continuate a leggere. A me ha truffato per 1500 ma decine sono le persone truffate per telefonini inesistenti. Si fa pagare e semplicemente non spedisce e non risponde piu al telefono ai numeri che non conosce. Dove? Ovunque: su diversi siti. Si chiama XXX e sta ad XXX. So che purtroppo sono tanti gli animali di questa specie in giro, ma quello che mi fa imbestialire éche, lui nella fattispecie, lo fa alla luce del giorno! Nel senso che: se é vero che una volta occorreva sparire per evitare ovvie problematiche da parte di chi ragionevolmente é stato truffato e/o dalla giustizia, ora non é nemmeno piu necessario, e questi vermi schifosi si fanno forti proprio di questo: la legge e la burocrazia italiana, in qualche modo, permettono il crimine visto che garantiscono una certa impunità a chi li perpetra. Certo chi esagera viene beccato, ma questi piccoli criminali della domenica racimolano migliaia di euro, invece che centinaia, ma restando del tutto "illesi"!!! In questo caso, questo mentecatto non si preoccupa minimamente di fare le cose con un minimo di copertura: NO! Tutto alla luce del giorno, mille pseudonimi ed altrettanti indirizzi email, ma conto corrente e poste pay e paypal intestati a se stesso, senza identità fittizia! L'animale sta pure su facebook (stava su myspace) e continua a fare tutto come se niente fosse!!!! E' INCREDIBILE!!! E' l'arroganza di questi esseri ripugnanti, che si sentono (forse a ragione) impunibili che mi ha portata a scrivervi, chiedendo il vostro intervento. Sono in contatto con altre persone che hanno subito truffe da questo sottosviluppato, molti hanno fatto denuncia (senza ottenere risultati) molti altri no, perché la ritenevano inutile. TUTTO QUESTO NON E' POSSIBILE!!!
Lei deve immediatamente denuciare quanto Le è accaduto alla Polizia Postale fornendo tutto il materiale di cui è in possesso. Occorre confidare nel lavoro non solo della polizia ma anche della magistratura. E', infatti, di pochi mesi fa la notizia che la Polizia Postale di Rimini ha denunciato per truffa un 27enne sammarinese, reo di mettere in vendita su Internet computer che regolarmente non venivano consegnati. Con questa tecnica il giovane era riuscito a truffare 13 persone, di varie parti dall'Italia e ad incassare una somma di 4mila euro depositati in un conto presso una banca riminese che il 27enne era riuscito ad aprire grazie ad una patente contraffatta e ad un falso nome. Poi attraverso una serie di bonifici il giovane trasferiva i soldi presso il proprio istituto di credito sammarinese. Gli agenti della polizia postale sono arrivati a lui grazie all'inaspettato ausilio di Facebook, i poliziotti partendo dal falso nome e confrontando la foto della patente con l'immagine nel profilo del sito di social network sono riusciti ad identificarlo. I reati contestati sono truffa, sostituzione di persona e uso di atto falso.
Vi scrivo da socio amministratore di una ditta artigiana che da parecchi mesi è vittima di una situazione telefonica che definire da terzo mondo è quanto meno riduttivo. Vi spiego la situazione;a luglio 2008 sono stato contattato dal call center di una società di telefonia mobile che mi prospettava la possibilità di cambiare gestore senza più pagare il canone, che io, senza pormi tante domande, ho accettato. A quel punto mi hanno mandato tramite fax il modulo di contratto da compilare e firmare, dove c'erano da segnalare i numeri di telefono attivi al momento, che erano una linea ISDN con 2 numeri di telefono e il collegamento ad internet. Dopo avre segnalato questo, convinto che restasse tutto com'era, dopo 273 settimane e precisamente il 14 agosto 2008 dalla sera alla mattina senza nessun preavviso ci siamo trovati con un solo numero di telefono attivo e il resto inesistente. A quel punto ho chiamato il call center del nuovo gestore per chiedere spiegazioni e mi hanno risposto che l'altro numero di telefono mi sarebbe stato riattivato con sistema analogico in un secondo tempo (che non è ancora accaduto) e per il collegamento internet avrei dovuto fare richiesta a parte e fare un contratto nuovo specifico. Allora mi sono rivolto alla società con cui avevo stipulato il contratto originario per richiedere il rientro, però dopo circa 8 mesi di raccomandate per disdire il nuovo servizio e svariate telefonate ai vari call center dei due gestori telefonici e la trasmissione via fax di moduli e documenti non sono ancora riuscito a sapere ed ottenere nessuna risposta in merito. Mi affido alla Vostra associazione per poter sapere cosa fare, anche perchè il numero di telefono disattivato era esclusivamente destinato per il FAX aziendale e nel frattempo abbiamo dovuto stipulare un altro contratto per il collegamento internet.
Lei dice di essere "vittima di una situazione telefonica che definire da terzo mondo è quanto meno riduttivo". Ebbene, per poter reagire alla situazione da Lei descritta occorre obbligatoriamente tentare la conciliazione presso il Corecom della Regione di appartenenza. Se il tentativo di conciliazione dovesse fallire, potrà adire le ordinarie vie legali per far valere i Suoi diritti. Il 19 aprile 2007 l'Autorità ha, infatti, approvato il nuovo regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, applicabile alle procedure avviate a partire dal 24 giugno 2007. Gli utenti che intendano agire in giudizio per la violazione di un proprio diritto, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com. (Comitati Regionali per le Comunicazioni) della propria regione che abbia già firmato la convenzione bilaterale con l'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate. Ad oggi i Co.Re.Com. abilitati sono quelli dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Val d'Aosta, Veneto, Provincia autonoma di Trento e di Bolzano. In alternativa, gli utenti hanno la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, e sono tenuti a farlo nel caso in cui il Co.Re.Com. territorialmente competente non rientri tra quelli provvisti di delega, presso: le Camere di Commercio territorialmente competenti ovvero gli organismi di conciliazione in materia di consumo individuati ai sensi dell’articolo 141 del Codice del consumo, come previsto dall’articolo 13, comma 1, della delibera n. 173/07/CONS. Nell'istanza, che può essere inoltrata al Co.Re.Com mediante la compilazione del Formulario UG, devono essere indicati a pena di inammissibilità: nome e cognome, residenza o domicilio dell'utente; numero dell'utenza in caso di servizi telefonici; denominazione e sede dell'operatore; gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia; le richieste dell’istante; i documenti che si allegano. Dal momento della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione i termini per agire in giudizio sono sospesi, e riprendono a decorrere dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, che è pari a 30 giorni dalla data di proposizione dell'istanza. Decorso il predetto termine le parti sono libere di adire l’Autorità giudiziaria, anche se la procedura conciliativa non si è ancora conclusa. Se la conciliazione ha esito positivo è redatto un verbale di conciliazione costituente titolo esecutivo, in cui si prende atto dell'accordo. Se, viceversa, in udienza non si raggiunge l'accordo su tutti o su parte dei punti controversi, qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere all'Autorità di definire la controversia ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'istanza (formulario GU14) con cui viene deferita all'Autorità la risoluzione delle controversie deve essere inoltrata alla Direzione tutela dei consumatori tramite consegna a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sotto indicato, a mezzo fax al n. 0817507828 o tramite posta elettronica certificata e deve essere corredata degli stessi elementi richiesti per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi ai Co.Re.Com. La Direzione tutela dei consumatori, verificata l'ammissibilità dell'istanza, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa invita le parti a comparire all'udienza fissata per la discussione della controversia, per la cui definizione è previsto un termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie e documenti oltre che di prendere visione ed estrarre copia degli atti, con le procedure stabilite dai regolamenti dell'Autorità. Esaurita la fase istruttoria, la Direzione trasmette la documentazione alla Commissione Infrastrutture e Reti, che, nel caso in cui lo ritenga necessario, può convocare le parti per un'ulteriore udienza. L'atto vincolante con il quale è definita la controversia è notificato alle parti e pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’Autorità. Concludendo, consiglio di intraprendere l'iter sopra descritto che non comporta alcuna spesa e non necessita - per l'istanza davanti al Corecom - dell'assistenza di un avvocato.
Risposta a quesiti giunti da una associazione, a mezzo lettera, alla quale hanno tagliato la linea telefonica nonostante avesse saldato le fatture di competenza.
I problemi con XXX - come con qualsiasi altro gestore telefonico - vanno risolti tramite tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom che per la regione emilia romagna ha sede a Bologna. Se il tentativo di conciliazione dovesse fallire, potrà adire le ordinarie vie legali per far valere i Suoi diritti. Il 19 aprile 2007 l'Autorità ha, infatti, approvato il nuovo regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, applicabile alle procedure avviate a partire dal 24 giugno 2007. Gli utenti che intendano agire in giudizio per la violazione di un proprio diritto, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com. (Comitati Regionali per le Comunicazioni) della propria regione che abbia già firmato la convenzione bilaterale con l'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate. Ad oggi i Co.Re.Com. abilitati sono quelli dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Val d'Aosta, Veneto, Provincia autonoma di Trento e di Bolzano. In alternativa, gli utenti hanno la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, e sono tenuti a farlo nel caso in cui il Co.Re.Com. territorialmente competente non rientri tra quelli provvisti di delega, presso: le Camere di Commercio territorialmente competenti ovvero gli organismi di conciliazione in materia di consumo individuati ai sensi dell’articolo 141 del Codice del consumo, come previsto dall’articolo 13, comma 1, della delibera n. 173/07/CONS. Nell'istanza, che può essere inoltrata al Co.Re.Com mediante la compilazione del Formulario UG, devono essere indicati a pena di inammissibilità: nome e cognome, residenza o domicilio dell'utente; numero dell'utenza in caso di servizi telefonici; denominazione e sede dell'operatore; gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia; le richieste dell’istante; i documenti che si allegano. Dal momento della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione i termini per agire in giudizio sono sospesi, e riprendono a decorrere dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, che è pari a 30 giorni dalla data di proposizione dell'istanza. Decorso il predetto termine le parti sono libere di adire l’Autorità giudiziaria, anche se la procedura conciliativa non si è ancora conclusa. Se la conciliazione ha esito positivo è redatto un verbale di conciliazione costituente titolo esecutivo, in cui si prende atto dell'accordo. Se, viceversa, in udienza non si raggiunge l'accordo su tutti o su parte dei punti controversi, qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere all'Autorità di definire la controversia ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'istanza (formulario GU14) con cui viene deferita all'Autorità la risoluzione delle controversie deve essere inoltrata alla Direzione tutela dei consumatori tramite consegna a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sotto indicato, a mezzo fax al n. 0817507828 o tramite posta elettronica certificata e deve essere corredata degli stessi elementi richiesti per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi ai Co.Re.Com. La Direzione tutela dei consumatori, verificata l'ammissibilità dell'istanza, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa invita le parti a comparire all'udienza fissata per la discussione della controversia, per la cui definizione è previsto un termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie e documenti oltre che di prendere visione ed estrarre copia degli atti, con le procedure stabilite dai regolamenti dell'Autorità. Esaurita la fase istruttoria, la Direzione trasmette la documentazione alla Commissione Infrastrutture e Reti, che, nel caso in cui lo ritenga necessario, può convocare le parti per un'ulteriore udienza. L'atto vincolante con il quale è definita la controversia è notificato alle parti e pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’Autorità. Concludendo, consiglio di intraprendere l'iter sopra descritto che non comporta alcuna spesa e non necessita - per l'istanza davanti al Corecom - dell'assistenza di un avvocato.
Costituisce reato tempestare di sgradevoli messaggi sms un'altra persona?
Sì; chiunque tempesti di sms una persona, senza il consenso di quest'ultima, incorre nel reato di cui all'art. 660 c.p., secondo il quale "chiunque...col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda fino a euro 516".
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 11 maggio 2006, n. 16215 argomentando come segue: "i cosiddetti sms vengono trasmessi attraverso sistemi telefonici, che collegano tra loro apparecchi telefonici cellulari e/o apparecchi telefonici fissi e, quanto alla capacità offensiva del messaggio in danno della tranquillità privata del destinatario, a differenza di quel che in genere succede per lo strumento epistolare, il destinatario è costretto a leggerne il contenuto prima di poter identificare il mittente, in modo che il mittente del messaggio, attraverso questo strumento, raggiunge lo scopo, dolosamente perseguito, di turbare la quiete e la tranquillità psichica del destinatario, nello stesso identico modo in cui lo raggiunge quando usa lo strumento della comunicazione telefonica tradizionale".
E' legittimo l'addebito operato dai gestori telefonici a carico degli utenti delle spese relative all'invio della fattura?
Il Giudice di Pace di Nola - confermando un recente orientamento giurisprudenziale - ha ritenuto illegittimo l'addebito operato da un gestore telefonico a carico di un utente delle spese relative all'invio della fattura, riconoscendo al titolare dell'utenza telefonica, oltre al diritto alla restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla società telefonica, anche un risarcimento danni, in quanto il comportamento illecito tenuto dalla società convenuta, reiterato nel tempo, ha concretizzato un abuso di posizione dominante ed ha violato il principio di buona fede che sta alla base di ogni rapporto contrattuale.
Da un lato, il Giudice di Pace (sentenza 21 settembre 2005) ha ritenuto fondata la domanda della parte attrice che aveva invocato a sostegno delle proprie ragioni l'art. 21 del D.P.R. 633/'72, il cui comma 8 espressamente dispone che: "Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo".
Dall'altro, l'autorità giudicante stessa ha considerato, invece, infondato il richiamo della parte convenuta all'art. 14 delle "Condizioni generali di abbonamento", ai sensi del quale l'abbonato nel momento che ha sottoscritto il contratto di utenza ha accettato anche l'onere di sopportare ogni spesa, imposta o tassa, incluse le spese postali di spedizione delle bollette telefoniche; secondo il Giudice, infatti, l'art. 14 del succitato regolamento deve considerarsi clausola vessatoria, "dal momento che è contenuta in un "contratto di massa", imposto dall'imprenditore commerciale all'utente consumatore, privo di ogni diritto alla contrattazione, in quanto il contratto risulta già predisposto da una sola delle parti negoziali ed il consumatore è tenuto ad accettarlo o rifiutarlo senza avere avuto la possibilità di partecipare alla sua formazione; è, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 1469-quinquies n. 3 c.c. e come tale va disapplicata in quanto in contrasto con l'art. 21, comma 8, della legge sull'I.V.A.".
Che cosa può fare il cittadino che subisca l'attivazione da parte degli operatori telefonici di servizi non richiesti?
Può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Infatti, l'Autorità, valutata la gravità delle segnalazioni ricevute e i possibili danni per gli utenti, in tema di attivazione/disattivazione, da parte degli operatori telefonici, di servizi non richiesti, ha deciso di avviare attività di vigilanza, da condurre attraverso verifiche presso tutti gli operatori, anche a mezzo di funzioni ispettive della Polizia delle Comunicazioni, e attraverso la collaborazione più ampia possibile degli utenti.
A tal fine, l'Autorità ha predisposto un apposito modulo per denunciare le attivazioni/disattivazioni non richieste di servizi di telecomunicazioni.
Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso all'Autorità via fax oppure per posta.
Successivamente alla loro verifica, i fatti denunciati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di questa Autorità o essere trasmessi per competenza ad altre Autorità.
Fonte: www.agcom.it
Vorrei avere delle informazioni a riguardo al mio caso con xxxx. Da mesi (da quando ho attivato una linea) ho continui problemi. Inizialmente sono stato "truffato" da un'agente di quest'azienda, il quale mi ha proposto un'offerta precontrattuale che non è stata rispettata perchè non veritiera. Sucessivamente sono stato agganciato con un'offerta nuova da me non richiesta. Sono stato per parecchio tempo senza linea per problemi tecnici e pagavo comunque le bollette. Non ho mai firmato contratti perchè non mi sono pervenuti ma continuano a crearmi dei danni economici e morali perchè stò subbendo un forte stress. Da ottobre ho fatto richiesta per un'offerta più economica in quanto i servizi da loro presentati e installati non sono funzionanti, malgrado questo e malgrado le mie molteplici segnalazioni di guasti e reclami di ogni tipo, xxxx non è riuscita a dare risposte ne aiuto con riparazione dei problemi. Sono stato più volte senza linea perchè contestavano alcune bollette dicendo che non erano pagate, durante dei miei controlli ho scoperto che non solo sono state pagate, ma sono creditore di 157? dal 2004 che non sono mai state pagate e ogniqualvolta faccio reclamo non ricevo risposta. Sono praticamente bloccato perchè non posso cambaire gestore per via della stessa società che non risponde mai. Sono danneggiato perchè da parecchio tempo pago servizi che non usufruisco malgrado i miei molteplici reclami, sono inascoltato perchè non ricevo risposte e al call center chiudono il telefono prima che mi risponda qualcuno. Sono disperato perchè non sò a chi rivolgermi, continuo a pagare obbligatoriamente cose che io non ho chiesto e che non funzionano. Come posso risolvere questa situazione?
Lei dice di essere "disperato" perchè non sa a chi rivolgersi. Ebbene, la situazione può essere risolta promuovendo preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom (Comitato regionale per la comunicazione) della propria regione (in Piemonte il Corecom è già abilitato). Il tentativo obbligatorio di concliazione è un procedimento di natura extragiudiziale finalizzato ad agevolare l'accesso alla giustizia in materia di telecomunicazioni. Il procedimento è totalmente gratuito e deve essere concluso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Sul sito della Telecom o di un'associazione dei consumatori (Europadeidiritti non è propriamente un'associazione per i consumatori) è possibile trovare i moduli per presentare l'istanza, da inviare con raccomandata a.r. al Corecom della regione di appartenenza. Qualora il tentativo di conciliazione non dovesse sortire alcun effetto, potrà avanzare le Sue richieste di risarcimento danni (anche del danno esistenziale, visto lo stress che Lei sostiene di aver subito per i ripetuti disservizi che ha dovuto sopportare) in sede giudiziale.
QUASI UN ANNO FA' SOTTOSCRIVEVO DUE CONTRATTI DI TELEFONIA MOBILE CON xxx, PRENDENDO DUE TELEFONINI IN COMODATO, CON SCHEDE RICARICABILI CON IMPEGNO DI UNA RICARICA MINIMA MENSILE CADAUNA PER LA DURATA DI DUE ANNI.FINO A UN PAIO DI MESI FA'TUTTO BENE, MA..I TELEFONINI COMINCIANO A DARE I .. NUMERI..!!!!! PROPRIO COSI', INFATTI APPENA RICARICATI IL CREDITO SCOMPARE SENZA CHE IL SOTTOSCRITTOFACCIA CHIAMATE. ALLORA SI CHIAMA L'ASSISTENZA CLIENTI (CHE E' A PAGAMENTO) CHE RISPONDONO DI NON SAPERMI DIRE NULLA, UN'ALTRA VOLTA DICONO CHE RISULTANO ATTIVATI DEI SERVIZI A PAGAMENTO (E CHI LI HA ATTIVATI?) ALLORA SI SCRIVE UN FAX, FAX CHE CON MOLTA CIVILTA'E RISPETTO PER I CLIENTI VIENE.... IGNORATO! A QUESTO PUNTO LA DOMANDA NASCE SPONTANEA: LO SCRIVENTE COSA PUO' FARE? LO SCRIVENTE PUO' CAMBIARE GESTORE TELEFONICO RESTITUENDO, OVVIAMENTE I 2 APPARECCHI ALLA xxx?
Per le controversie con società telefoniche è prevista obbligatoriamente una procedura di conciliazione. Precisamente, gli utenti che intendano agire per la violazione di un proprio diritto sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com. (comitati regionali per le comunicazioni) della propria regione (nel Suo caso quindi la Lombardia, comitato abilitato in quanto ha già firmato la convenzione bilaterale con l'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate). L'istanza di conciliazione va inoltrata al Corecom-Lombardia. Le ricordo che la presentazione dell'istanza sospende i termini per agire in sede giudiziaria che riprendono a decorrere una volta concluso il procedimento di conciliazione, che deve essere concluso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Il 12 novembre ho cambiato gestore telefonico. Di recente ho ricevuto la bollatta telefonica dalla XXX che comprende anche il canone relativo alle mensilità di novembre e dicembre. Ora io mi chiedo se è corretto e legale che io paghi la bolletta decurtata del canone di metà novembre e dicembre più l'iva relativa. Spero di non chiedere troppo, vi sarei molto grata se voleste darmi il vostro parere.
Dalla Sua lettera non è dato evincere se nei mesi di novembre e dicembre Lei abbia pagato due canoni telefonici a due diversi gestori. In tal caso la richiesta di pagamento dei canoni da parte di xxxx sarebbe illegittima, avendo Lei disdettato il contratto passando ad altro gestore. Ebbene, se Lei ha pagato due canoni negli stessi mesi, può presentare reclamo scritto al gestore xxxx; nel caso in cui il reclmao non dovesse sortire alcun effetto, un'altra strada percorribile è quella della procedura di Conciliazione; si tratta di una procedura completamente gratuita, per attivare la quale è sufficiente compilare il modulo di "domanda di conciliazione" (reperibile presso gli uffici di conciliazione delle sedi di delle Associazioni dei Consumatori che hanno firmato la procedura). La domanda deve essere inviata alla Segreteria dell'Ufficio di Conciliazione del luogo in cui si trova l'utenza. Il tentativo di conciliazine è esperito da una Commissione paritetica di conciliazione, costituita dal rappresentante dell'Associazione dei consumatori scelta dal cliente e da un rappresentante nominato da xxxxx.La procedura si esaurisce entro 45 giorni dal ricevimento della domanda.
VI CONTATTAVO PER UNA SITUAZIONE CHE HO DA TEMPO CON IL GESTORE XXX... FLAGELLO ORAMAI CREDO DI TANTI ITALIANI CHE NON SANNO COME DIFENDERSI. CONTINUO A RICEVERE IN FATTURA UNA RIPRISTINO DI LINEA INTERROTTA SENZA ALCUN PREAVVISO O SOLLECITO CHE RIGUARDAVANO RITARDI DI BOLLETTE, PAGATE SI´ IN RITARDO... MA PAGATE. MI CHIEDONO € 220,00 CHE NON HO NESSUNA INTENZIONE DI PAGARE VISTO CHE LORO NON ADOTTANO ALCUN ARTICOLO DEL REGOLAMENTO DELLE CONDIZIONI GENERALI, E ANCORA MEGLIO CALCOLANO NELLE SUCCESSIVE FATTURE LA PERCENTUALE SUL RITARDO. CONTINUO AD INVIARE A MEZZO FAX COPIA DEL CEDOLINO POSTALE PER DIFFERENZA L´IMPORTO PAGATO ALL´UFFICIO AMMINISTRATIVO CHIEDENDO DI ESSERE CONTATTATA URGENTEMENTE, IL RISCHIO E´ CHE MI STACCHINO IL TELEFONO DELL´UFFICIO (IL NUMERO CORRISPONDE AD UN´ATTIVITA´). L´ALTRO GIORNO MI CONTATTA UN SIGNORE,CHE NON SI E' QUALIFICATO CON IL NOME DICENDOMI CHE NON RISULTAVA PAGATA LA FATTURA INVITANDOMI A CONTATTARE L´UFFICIO AMMINISTRATIVO. SI ASSISTE ORAMAI A: PERSONALE PROFESSIONALMENTE POCO QUALIFICATO SE NON MALEDUCATO- IL CITTADINO HA POCHI MEZZI QUANDO INTERLOQUISCE CON LORO PERCHE´ BUTTANO GIU´ LA CORNETTA ESSENDO LORO IRRINTRACCIABILI E POI NON FORNISCONO MAI PROVA DI COMUNICAZIONE DI EVENTUALI A/R DA LORO SPEDITE... MA CHIESTE DI CONTINUO. SPERO CHE TRATTIATE LA QUESTIONE DEL GESTORE XXX NEL VS SITO PERCHE´ E´ VERAMENTE UN GROSSISSIMO PROBLEMA ANCHE NELLE UTENZE PRIVATE.
La Sua lettera di protesta contro il gestore telefonico cui risulta abbonata non è certamente l'unica a essere pervenuta alla nostra attenzione. In questi casi consigliamo di tentare la via di risoluzione extragiudiziale, ossia risolvendo la controversia con Telecom attraverso la c.d. procedura di conciliazione; trattasi di una procedura completamente gratuita, per attivare la quale è sufficiente compilare il modulo di "domanda di conciliazione" (reperibile presso gli uffici di conciliazione delle sedi di Telecom Italia oppure sul sito internet www. 187.it o ancora presso le sedi delle associazioni dei consumatori che hanno firmato la procedura).
Volevo alcune informazioni che riguardano la compagnia telefonica alla quale sono abbonato da anni. Nel mese di dicembre ho deciso di fare un'abbonamento adsl e a Gennaio parte il contratto free, e' un contrarro che prevede 3 ore al mese gratis di connessioni ho deciso di fare questo contratto perche' in internet passo poco tempo, poi decido di comprare on modem router e qui incominciano i guai. Morale nei primi 2 bimestri mi arrivano 2 bollette diciamo regolari, senza vedere i traffici internet, ma dalla terza bolletta arrivano le sorprese:420 € di bolletta, piu' l'ultima di 213 € con i relativi traffici trasparenti per quanto riguardano le connessioni internet. Morale mi ritrovo con connessioni di oltre 10/20 ore internet effettuate; ma come, mi dico, io non sono collegato e qui arrivano in bolletta treasparente connessioni da 25 ore? Trovato l'inganno. (almeno per me) Avendo un router con abbonamento che si chiama xxx adsl free, ogni volta che dimentico il mio modem router acceso, io pur non essendo fisicamente collegato con il mio portatile pago! Si pago, perche' e' acceso solamente acceso. Io trovo che sia un furto, perche' ritengo che la compagnia dovesse informarmi su questo pericolo, e invece niente, continuano a dirmi che se lascio acceso questo router io continuo ad'essere collegato e che poi chiaramente dovro' pagare piu di 600 € e portandomi esempi di famiglie che sono andate in vacanza dimenticandosi questo apparecchio acceso trovandosi poi delle bollette allucinanti.Insomma volevo sapere come mi posso comportare, perche' io ho bloccato i pagamenti in banca per cercare di capire come difendermi davanti a questo furto.
Se il modem router è stato acquistato al di fuori del contratto stipulato con l'operatore, nessuna responsabilità può farsi ricadere sul gestore; nel caso in cui, invece, il modem router sia stato acquistato direttamente dall'operatore, seppure in un momento successivo, allora le cose cambiano; questi è direttamente responsabile e come tale può essere citato in giudizio davanti al Giudice di Pace per ottenere la restituzione delle somme imputate in bolletta in assenza di navigazione effettiva su internet. Se il caso rientra nella prima ipotesi, consiglio, invece, di pagare le bollette - difficilmente opponibili - e di fare attenzione le prossime volte - ma è un consiglio ovvio - a non lasciare il modem router acceso.
Risposta al fax di un cittadino che segnala di aver subito proditoriamente l'interruzione della propria linea telefonica e cheide se sia possibile agire contro l'operatore.
E' certamente possibile (con prove alla mano) vista l'indadempienza contrattuale del gestore telefonico, seppure l'unica strada percorribile appaia quella della citazione in giudizio del gestore innanzi al Giudice di Pace; in tale sede sarà possibile ottenere - se richiesto - anche il risarcimento del c.d. danno esistenziale, oramai concesso dai Giudici sulla base di un recente ma sempre più consolidato orientamento giurisprudenziale.
Risposta al fax di una cittadino che dencuncia gravi malfunzionamenti della propria linea telefonica.
Le vie legali in caso di evidente inadempimento contrattuale (nel caso di specie, impossibilità di accedere alla ADSL) costituiscono l'unica strada percorribile per ottenere il risarcimento dei danni subiti, che la parte adempiente è tenuta comunque a provare. Consiglio, pertanto, di citare in giudizio la compagnia telefonica chiedendo al giudice anche il risarcimento del danno esistenziale, danno frequentemente riconosciuto ai contraenti deboli.
Mi rivolgo a lei per avere un'informazione riguardante l'abolizione dei costi di ricarica. In televisione ho sentito che è stato varato il decreto legge per cui facendo una ricarica vodafone si dovrebbe pagare solo il traffico telefonico (non so se mi sono spiegata bene.. volevo dire insomma che non si dovrebbero pagare 25 euro bensì solo 20 se il traffico è di 20 euro) eppure proprio stamattina al bancomat ho effettuato una ricarica telefonica di 20 euro che ho dovuto pagare, tanto per cambiare, 20+ i soliti 5 euro.Come mai?? Non posso riavere i 5 euro (o comunque,visto che ormai li ho pagati,non ho il diritto di ottenere dalla vodafone la trasformazione di questi 5 euro in effettivo traffico telefonico?). Spero in una sua risposta e la ringrazio per l'attenzione!
Il decreto sulle liberalizzazioni ha previsto l'eliminizione dei costi di ricarica dei telefonini a partire dal 5 marzo 2007. La Vodofane, in particolare, proprio in questi giorni sta inviando ai propri clienti il seguente sms: "Dal 4/3 Vodafone elimina i costi di ricarica: in tutte le ricariche ciò che spendi diventa traffico disponibile. Informazioni al numero gratuito 42999". Risulta, pertanto, impossibile ottenere il rimborso dei soldi spesi entro il 4 marzo per ricaricare il proprio cellulare!
Cosa si può fare contro il massiccio e continuo invio di e-mail pubblicitarie?
Quello dello spamming (che si sostanzia in pratica nell'invio indiscriminato e massiccio, tramite e-mail, di comunicazioni pubblicitarie e commerciali) è un problema di estrema attualità.
E' bene ricordare che secondo il codice della privacy (decreto legislativo 196/'03) l'invio di materiale pubblicitario è subordinato al consenso espresso dell'interessato.
Che cosa fare dunque per contrastare il fenomeno dello spamming?
Occorre innanzitutto rivolgersi alla società che invia posta elettronica sgradita chiedendo la cancellazione dei propri dati dall'archivio della società e l'adozione di misure atte ad evitare successivi invii.
Se tale prima azione non sortisce alcun effetto, non resta che rivolgersi direttamente al Garante per la protezione dei dati personali presentando ricorso.
Così ha fatto recentemente un cittadino infastidito dall'invio di e-mail sgradite e il garante gli ha dato ragione imponendo alla società in questione la cancellazione dal data base dei dati personali del ricorrente.
Nella decisione (maggio 2006) del Garante per la protezione dei dati personali è stato sottolineato che è vietato inviare e-mail pubblicitarie senza prima aver ottenuto il consenso del destinatario anche quando si tratta solo del primo invio.
E’ reato scaricare da Internet musica, film o programmi tutelati dal diritto d’autore?
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 149 del 9 gennaio 2007, ha stabilito che scaricare musica e film da internet non costituisce reato; con tale pronuncia, la Corte ha così accolto il ricorso di due studenti che erano stati condannati per aver creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un computer esistente presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano scaricati (download) programmi tutelati dalle norme sul diritto d'autore; successivamente tali programmi potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano accesso al server in cambio a loro volta di materiale informatico.
La Corte di Cassazione ha prosciolto gli imputati dalle imputazioni loro ascritte "perché il fatto non costituisce reato", escludendo che "la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server ftp, mentre dall'utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto i soli utenti del server medesimo".
Il messaggio della sentenza è dunque chiaro: il download per uso personale non costituisce reato, come non è reato condividere musica in Rete senza fini di lucro!
E' importante sottolineare che la Cassazione si è riferita alla normativa in vigore precedentemente alle modifiche legislative introdotte dalla legge 248/2000, dal successivo recepimento della direttiva europea 29/2001/CE, nel 2003, e dalla c.d. legge Urbani nel 2004 e dalla legge 43/2005.
La sentenza della Suprema Corte - che comunque non ignora le norme entrate in vigore successivamente al fatto di Torino ha stabilito il proscioglimento degli imputati poiché il fatto non costituiva reato in quanto non commesso "a fini di lucro". La Cassazione ha precisato che con l'espressione "a fini di lucro" prevista dalla normativa anteriore alla legge Urbani del 2004 si intendeva un fine di guadagno economico apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto. Ha sottolineato, inoltre, che la legge Urbani aveva sostituito l'espressione "a fini di lucro" con quella "per trarne profitto", incidendo direttamente sulla qualificazione del dolo specifico (in base al quale si richiede che il soggetto agisca per un fine particolare la cui realizzazione non è tuttavia richiesta agli effetti della consumazione del reato) richiesto per la configurazione del reato, ampliando la punibilità del fatto medesimo essendo sufficiente il perseguimento di un vantaggio qualsiasi, anche un mero risparmio di spesa; però l'espressione "per trarne profitto" della legge Urbani è stata sostituita dalla legge n. 43/2005 che ha reinserito quella "a fini di lucro".
Anche ora, pertanto, sulla punibilità incide il fatto che il reato venga o meno commesso a fini di lucro. In base alle norme attualmente vigenti, infatti, chi scarica illegalmente (cioè, senza l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa sul diritto d'autore) "senza fini di lucro" opere protette da licenze esclusive non commette reato; incorre, però situazione non prevista dalla sentenza in un illecito amministrativo per il quale è previsto una sanzione da 154 a 1032 euro.
Per quanto riguarda, invece, l'attività di file-sharing (condivisione di file in rete), ora, perché ci sia reato basta mettere a disposizione del pubblico "per qualsiasi scopo (quindi anche non di lucro) e in qualsiasi forma" un'opera protetta senza averne diritto. Però, chi condivide senza contropartita economica è soggetto solo ad una multa da 51 a 2065 euro, mentre chi condivide a scopo di lucro è punito con la reclusione fino a 3 anni e multa fino a 15 mila euro. Con reclusione fino a 3 anni e multa fino a 15 mila euro è punito anche chi scarica a scopo di lucro.
Occorre, però, evidenziare che nel caso di condivisione di file senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dall'art. 3-quater della legge 43/2005 chi commette la violazione è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima dell'emissione del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita per il reato commesso oltre la spesa del procedimento, estinguendo con il pagamento il reato.
Come difendersi dalle continue offerte da parte dei gestori telefonici di prodotti e servizi?
Questo è un problema che affligge sempre più cittadini, ormai inermi di fronte alle pressanti e continue telefonate provenienti dagli operatori dei vari gestori telefonici.
Recentemente e ancora una volta ha fatto sentire la sua voce il Garante per la protezione dei dati personali.
Nel sito www.garanteprivacy.it è riportato il seguente comunicato stampa (28 dicembre 2006), che recita testualmente:
"Applicazioni di sanzioni amministrative, ulteriori ispezioni e, nei casi più gravi, divieto del trattamento dei dati personali. Sono queste le misure che il Garante attiverà di nuovo nei confronti dei gestori telefonici e di aziende private per tutelare gli utenti dalle continue telefonate di disturbo.
Restano purtroppo numerosi i cittadini che si rivolgono al Garante per lamentare l'offerta di servizi e prodotti prevalentemente da parte di società telefoniche (linee veloci Internet, segreterie telefoniche, tariffe particolari, instradamento automatico della linea verso altro operatore), o che protestano per i continui disturbi arrecati alla loro vita privata da call center che li contattano, spesso negli orari meno opportuni, per proporre offerte commerciali.
Dopo una serie di interventi e l'indicazione delle regole per i nuovi elenchi telefonici, per arginare il fenomeno il Garante ha da ultimo adottato, nel marzo di quest'anno, un provvedimento a carattere generale con il quale ha prescritto ai gestori telefonici di attuare, entro maggio, specifiche misure per contrastare prassi illegittime come appunto l'attivazione di contratti, schede o servizi telefonici non richiesti dagli utenti e per evitare le telefonate di disturbo.
Sulla base delle segnalazioni pervenute, ma anche del monitoraggio effettuato dalla stessa Autorità in questi mesi, non risulta tuttavia che il fenomeno si sia significativamente ridotto.
Il Garante ha perciò deciso una articolata serie di nuovi interventi. Innanzitutto proseguirà sulla strada delle sanzioni amministrative nei casi di violazione, dopo le 20 sanzioni applicate di recente. Avvierà poi, in collaborazione con la Guardia di Finanza, accertamenti ispettivi. E, nei casi in cui emergesse che società telefoniche e call center raccolgono dati in violazione delle norme o contattano utenti in modo illecito (specie quando sia stata registrata la loro volontà di non esser più disturbati), l'Autorità adotterà anche provvedimenti di divieto del trattamento dei dati.
Il Garante si è riservato, infine, eventuali altre iniziative riguardo le regole alle quali devono sottostare i call center affinché i diritti dei cittadini vengano pienamente rispettati".