A proposito di diritti violati, vorrei segnalarVi, la vicenda nella quale sono incappato. Ho acquistato nel 2004 in Tribunale una villetta sulla quale pendeva un condono del 1985 richiesto dal precedente proprietario. Nel settembre 2007 arriva dal comune il diniego del condono e dopo circa due mesi l'ingiunzione di demolizione. Nel dicembre 2007 ottengo dal competente TAR la sospensiva relativa alla suddetta ingiunzione di demolizione e nell'ottobre 2008 la sentenza del medesimo TAR che annulla sia il diniego di condono che l'ingiunzione di demolizione. I suddetti atti ( sia quello della sospensiva che quello della sentenza) vengono immediatamente notificati sia all'avvocato del comune che all'ufficio tecnico del comune. Recentemente, incredibilmente, ricevo un decreto penale di condanna per non aver osservato il provvedimento di demolizione "provato" da un sopraluogo della Polizia Municipale dello stesso comune, avvenuto nel luglio 2008, che aveva constatato la non esecuzione della demolizione (che come ho già detto era stata prima sospesa e poi annullata). Ora a quanto sembra (quando sarò assolto) non è neanche tanto semplice ottenere un risarcimento danni. C'è chi dice che non basta un'azione di risacimento danni civile, ma che occorre anche una causa penale. Potete consigliarmi?
Sono un artigiano. Ho avuto il coraggio di aprire un'attività nel 2007 e ho investito oltre al denaro, tutte le mie forze per pagare i classici debiti di inizio attività. In un periodo in cui si parla molto di riciclare il più possibile la mia attività ricicla il 100% del prodotto!! L'attività che svolgo è particolare: compro rocche tessili di seconda scelta, divido il filo dalla rocca in plastica, vendo il filo (che diventerà cordame) e, una volta macinata la plastica, la vendo a sua volta a degli stampatori che la riutilizzano. Tengo a precisare che ho sempre regolarmente acquistato la merce con fatture e venduto con altrettante fatture. Purtroppo a Ottobre 2008, dietro denuncia anonima protocollata presso gli uffici della Provincia, vengo letteralmente assalito dalla Polizia Provinciale dentro il mio capannone. Precisiamo che, dopo avermi bloccato la lavorazione, aver messo i sigilli, avermi sequestrato il furgone, avermi sottratto la contabilità, avermi messo un controllo fuori casa per 20 giorni 24 ore/giorno e avermi accompagnato all'interno del mio capannone in data 13 novembre per poter preparare le fatture di ottobre con tre persone di guardia, finalmente "vinco" il riesame e mi viene sbloccato il tutto tranne la possibilità di lavorare in quanto macchinario e materiale sotto sequestro fino a quando un giudice (tra almeno un anno) pronuncerà la sentenza. Sentenza che sarà basata sull'accusa di "trattamento di rifiuti non autorizzato" art. 152. A questo punto, pur di lavorare, avvio le pratiche (peraltro costose) per il trattamento di rifiuti, anche se rimango dell'idea che la rocca tessile, recuperata al 100% e da me acquistata non sia per niente un rifiuto. Ed ecco che qui inizia il mio calvario. Verso la fine di gennaio 2009 mi viene comunicato dalla Provincia (in base ai documenti da me forniti e firmati da professionisti che hanno curato la pratica trattamento rifiuti) che, dove mi trovo, non posso fare questo tipo di lavoro per tre vincoli ambientali (superstrada, ferrovia e un parco). Vengo invitato a cambiare capannone o addirittura lavoro. Da precisare che nella stessa mia zona, che risulta essere una ZONA INDUSTRIALE, si trova anche un forno inceneritore. A discredito dei "vincoli" faccio notare: il mio capannone è stato costruito negli anni 60 quando ancora la superstrada era una semplice strada. La ferrovia diventerebbe, poi, un vincolo qualora volessi aumentare la volumetria del capannone (cosa che assolutamente non devo fare!). Il Parco rientra in un vincolo del DGR 8/6581 in allegato. Peccato però che il DGR è datato febbraio 2008 ed io ho aperto nel 2007. In ogni caso per la Provincia la domanda per il "trattamento rifiuti" è stata consegnata in dicembre 2008 e quindi rientra nel DGR 8/6581 di febbraio 2008. Detto questo oggi è il 22 aprile 2009 e la mia attività è ancora chiusa. Perdo circa Euro 10.000,00 di fatturato/mese (e la sanzione se fosse rifiuto è al massimo di euro 25.000,00!!!) senza contare che clienti e fornitori ormai si sono rivolti altrove. Ho ancora una gran voglia di lavorare ma credetemi la burocrazia italiana mi sta facendo veramente passare tutta questa voglia e l'entusiasmo che mettevo nel mio lavoro!
Più che con la burocrazia Lei deve fare i conti con la macchina della giustizia. Deve, infatti, attendere che il giudice emetta una sentenza sulla base di quanto dispone l'ART. 256 D. Lgs 152 del 3 aprile 2006, ai sensi del quale: 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli art. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto da sei mesi a 2 anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Consiglio di farsi assistere da un avvocato esperto in materia, in quanto non è a rischio solo la Sua attività, ma anche il Suo futuro qualora dovesse subire una sentenza di condanna.
SVOLGO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO UN OSPEDALE E NEL CONTESTO DI TALE ATTIVITA' HO RICEVUTO,IN RELAZIONE AD UN SINGOLO EPISODIO SU CUI NON MI DILUNGO,UNA LETTERA PARTICOLARMENTE OFFENSIVA E DIFFAMATORIA CHE ESPRIME E COMUNICA A TERZE PERSONE VALUTAZIONI BASATE SU FATTI TOTALMENTE FALSI ED INFONDATI. EVIDENZIO IN MODO PARTICOLARE CHE LA LETTERA NON ERA INDIRIZZATA A ME, PUR CONTENENDO RIFERIMENTI DIRETTI ALLA MIA PERSONA, MA A TERZI CON RESPONSABILITA' RILEVANTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO,OLTRE CHE ALLA MIA ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA,PER CONTO DELLA QUALE ESERCITO LA MIA ATTIVITA' AL SUDDETTO OSPEDALE. ESISTE INOLTRE LA DICHIARAZIONE SCRITTA DELL'UTENTE,COL QUALE IO AVREI AGITO IN MODO DEONTOLOGICAMENTE SCORRETTO,CHE CONFERMA IN PIENO LA MIA AZIONE,SVOLTA IN MODO INECCEPIBILE. MI DOMANDO E VI DOMANDO: -) SIAMO NELL'AMBITO E NEL CASO PREVISTO DALL'ART.595 DEL CODICE PENALE? -) SE HO CAPITO BENE,DOVREI SPORGERE DENUNCIA ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DOVE SI SONO SVOLTI I FATTI); POI IL GIUDIZIO SAREBBE EMESSO DAL GIUDICE DI PACE. E' CORRETTO ? -) DEVO AVERE L'ASSISTENZA DI UN LEGALE PER TUTTO CIO'? -) QUALI RISCHI CORRO ? IPOTIZZANDO COMUNQUE IL CASO DI SOCCOMBENZA, QUALI E QUANTE SPESE DOVREI PAGARE ?
Risposta ad una signora che per lettera chiede come poter replicare ad una sentenza del tribubale che impone la variazione coattiva del nome del figlio poichè ritenuto non comune.
Contro la decisione - rettifica del nome di Suo figlio - del Tribunale si può ricorrere in Cassazione con l'assistenza di un avvocato. Tuttavia, quanto al caso da Lei prospettato, sconsiglio un tale ricorso. Difficilmente i giudici Le darebbero ragione. E' proprio di questi giorni, infatti, la notizia di una sentenza della Cassazione che ha fatto molto discutere. In pratica, il messaggio è stato questo: stop ai nomi "stravaganti" o in ogni caso "non comuni" che a volte i genitori mettono ai figli. Lo si evince da una sentenza della Cassazione che non ha potuto fare altro che convalidare la decisione della Corte d'Appello di Genova nei confronti di una coppia della stessa città cui era stato imposto d'ufficio di rettificare in Gregorio il nome scelto per il figlio, Venerdì. A seguito della segnalazione da parte del Comune di Genova, il procuratore della Repubblica aveva chiesto al locale Tribunale che fosse rettificato il nome imposto dai genitori al figlio nato il 3 settembre del 2006 non avendo essi alcuna intenzione di modificarlo. Ne era seguito il cambiamento imposto d'ufficio dal Tribunale confermato oggi dalla Cassazione. In pratica, la prima sezione civile ha fatto rinascere la decisione già presa dal Tribunale di Genova che aveva intimato lo stop a quel nome ai sensi dell'art. 34 del Dpr 396 del 2002 in base al quale "è vietato imporre al bambino nomi ridicoli e vergognosi". Certo il nome che Lei vorrebbe dare a Suo figlio non è nè ridicolo nè vergognoso, tuttavia non può essere considerato un nome comune (essendo il cognome materno!).
Che cosa può fare il cliente insoddisfatto dell'operato del proprio avvocato, reo di non averlo adeguatamente informato sull'andamento del processo e soprattutto di avergli presentato una parcella troppo alta?
In linea generale, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 40 del Codice Deontologico Forense, l'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili; l'avvocato è anche tenuto ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta. Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
Quanto, invece, alla richiesta di pagamento, l'art. 43 del Codice suddetto precisa che l'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte; inoltre, l'avvocato non deve chiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta.
Ebbene, posti i suddetti principi, che cosa può fare il cliente insoddisfatto del proprio avvocato (specie quando intenda opporsi ad una parcella ritenuta non adeguata)? A chi deve rivolgersi?
Può inoltrare un esposto al Consiglio dell'ordine degli Avvocati, al quale risulta iscritto l'avvocato del cui operato il cliente è rimasto insoddisfatto; ciò, in particolare, per contestare la parcella, se ritenuta non proporzionata all'attività professionale svolta.
Che cos'è l'istituto del gratuito patrocinio? Chi ne ha diritto? Come si sceglie il difensore?
Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che permette di farsi assistere da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali. E' previsto nel nostro ordinamento in applicazione dell'art. 24 della Costituzione, secondo il quale la difesa è un diritto inviolabile e pertanto devono essere assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione.
L'ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase del processo (che può essere civile, penale, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione).
Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.
Se l'interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 9.723,84 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni).
Se l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi.
Nel giudizio penale, il limite di reddito è aumentato di 1.032, 91 euro per ogni familiare convivente.
Non può essere ammesso al gratuito patrocinio:
- nei giudizi penali = chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è difeso da più di un avvocato;
- negli altri giudizi = chi sostiene ragioni manifestamente infondate.
Quanto alla scelta del difensore, va detto che si può nominare un solo difensore che deve essere iscritto all'albo degli avvocati della Regione in cui si tiene il processo e in uno speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, che si può consultare presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati.
Va, infine, sottolineato che le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento.
Volevo conoscere cortesemente il sito a cui devo rivolgermi per informarmi su eventuali risarcimenti per processi che durano troppo a lungo. Ho subito un'infezione alla schiena in seguito ad un intervento di ernia discale, dal 1996 sto ancora aspettando una risposta.
Purtroppo non siamo a conoscenza dell'esistenza di un sito che offra un servizio di assistenza al cittadino vittima dell'irragionevole durata di un processo. In ogni caso, per la risoluzione del caso da Lei prospettato consigliamo di chiedere l'assistenza legale ad un avvocato. Le ricordiamo che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 89 del 24 marzo 2001, il cittadino vittima della irragionevole lunghezza di un processo poteva rivolgersi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo per essere risarcito del danno sofferto (il procedimento davanti alla Corte aveva una durata media di 4 anni); con l'entrata in vigore della legge sopra citata la domanda di risarcimento si può proporre direttamente in Italia dinanzi alla Corte d'Appello competente, con un procedimento di durata media di 4 mesi. Esperita inutilmente la via di tutela interna, si potrà ricorrere alla Corte di Strasburgo.
Abito in provincia di Torino, e tempo addietro ho ricevuto al mio domicilio una lettera. Era senza mittente, il bollo postale portava il tmbro delle poste centrali di Bari, ed era indirizzata a me personalmente; all'interno solo una fotografia che ritraeva una persona sola. Io non ho conoscenze in quella città, ed il soggetto mi è sconosciuto, ma mi sono chiesto chi fosse, perchè mi è stata inviata, e da chi! Commetto un reato se la pubblico su uno di quei siti per la ricerca di persone? E se si, quale? Ammetto che la cosa ha suscitato la mia curiosità, e se fosse possibile vorrei delle risposte alle mie domande; però non voglio fare dei passi avventati, non vorrei infrangere la legge per soddisfare una mia semplice curiosità di cui posso fare a meno.
Sconsiglio di pubblicare su qualsiasi sito internet la fotografia che Lei ha ricevuto al Suo domicilio; rischia di incorrere in gravi conseguenze di natura penale, in quanto per un'eventuale pubblicazione occorre il consenso di chi è ritratto nella fotografia (la violazione della privacy è reato!). Le consiglio, dunque, di portare la fotografia in Questura, che provvederà agli opportuni accertamenti.
Circa un anno e mezzo fa ho dato il mandato al legale per rappresentarmi in una causa condominiale: molti condomini si sono ampliati gli alloggi, ma continuano a pagare le spese condominiali conteggiando i vecchi millesimi. IL LEGALE HA MOLTO LAVORO E ANCORA NON HA INIZIATO QUESTA CAUSA. IO VORREI RIVOLGERMI AD UN ALTRO AVVOCATO: POSSO RITIRARE LA MIA DELEGA? SONO OBBLIGATO A PAGARE QUALCHE PRESTAZIONE? POSSO ESSERE RISARCITO PER TUTTO IL TEMPO TRASCORSO INUTILMENTE IN ATTESA, NONOSTANTE I MIEI SOLLECITI E LE SUE ASSICURAZIONI A PROCEDERE SICURAMENTE NON OLTRE IL NOVEMBRE 2007?
In caso di inerzia dell'avvocato nominato di fiducia, il cliente è certamente legittimato a revocare l'incarico assegnato; tuttavia, l'avvocato revocato potrebbe chiedere di essere pagato per l'attività legale svolta fino alla revoca (ad es. studio della controversia). Il nuovo avvocato che assume l'incarico deve accertare che il primo legale sia stato liquidato, altimenti per deontologia professionale sarebbe tenuto a rifiutare il mandato.
Il sottoscritto e sua moglie dal 2001 sono vittime di un´avvocato, il quale oltre ad aver distrutto il nostro patrimonio di ca 900.000,00 € con una causa civile sbagliata, per una semplice richiesta di risarcimento danni ad un costruttore, cambiando addirittura l´oggetto della domanda nelle conclusioni, senza averne avuto l´autorizzazione, non bastasse, nel corso della suddetta gli fu affidato altro mandato e questi invece di costituirsi in giudizio trattò la causa in qualità di Giudice, essendo all´epoca Vice Pretore Ordinario, dichiarando addirittura contumace la sua cliente, provocando danni per diversi milioni, tra l´altro neppure dovuti. Dal 2001, oltre ad aver negato di aver ricevuto acconti per ben 50.000.000 delle vecchie lire, con documentata complicità del suo Consiglio dell´Ordine degli Avvocati, che gli ha approvato una parcella da truffa ed estorsione nonostante fosse stata contestata, con falsi testimoni, falsi in sentenze, emesse da giudici compiacenti, i quali ci hanno letteralmente impedito di difenderci (il tutto risulta dai verbali delle cause penali e civili) è riuscito ad ottenere risarcimenti danni morali e onorari per altri 40.000,00 €, che purtroppo non abbiamo, essendo il sottoscritto disoccupato da 12 anni al pari di sua moglie. Questi pur di toglierci anche le mutante, è capace di tutto, mi ha perfino minacciato con la sua pistola, ora ha attaccato anche il fondo patrimoniale costituito sull´unico bene rimasto, la casa dove abitiamo e se nessuno legalmente lo fermerà, fra non molto ci troveremo anche in mezzo alla strada con due figlie. Tutte le denunce presentate contro le truffe ed estorsioni di questo signore, al Consiglio dell´Ordine ed alla Procura della Repubblica, puntualmente sono state archiviate, perfino da un P.M. che non né aveva la competenza. L´ultimo esposto denuncia-querela, contro un P.M., un G.I. P., un Giudice di Pace settore penale, un Giudice Ordinario ed il Consiglio dell´Ordine degli Avvocati: PER FAVOREGGIAMENTO, FALSO IN ATTO PUBBLICO, FAVOREGGIAMENTO ALLA TRUFFA, ESTORSIONE ED ILLECITO ARRICCHIMENTO, TRUFFA, ESTORSIONE ED ILLECITO ARRICCHIMENTO CON L´USO IMPROPRIO DELLA LEGGE, contro un P.M., un G.I.P., un Giudice di Pace settore Penale, un G.U., un´avvocato ed il Consiglio dell´Ordine degli Avvocati di Napoli, con richiesta di sequestro e provvedimenti disciplinari è stato presentato dal sottoscritto Alla Procura Generale Della Repubblica Presso La Corte Suprema Di Cassazione Segreteria Disciplinare, al CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ed a SUA ECCELLENZA IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non chiedo nessuna raccomandazione non né ho bisogno, voglio solo e soltanto giustizia, però non ho più un cent di € per permettermi un´avvocato né santi a cui rivolgermi, Voi siete la mia unica ultima spiaggia, affinché non venga affossato anche quest´ultimo dettagliato e documentatissimo esposto, denuncia-querela.
Nonostante sia più che comprensibile la Sua "rabbia" per i torti che Lei dice di aver subito (e che non vogliamo assolutamente mettere in discussione), non possiamo, tuttavia, offriLe la nostra consulenza, in quanto l'Associazione Europa dei diritti si limita a promuovere la cultura dei diritti, tramite campagne di informazione effettuate capillarmente e con tutti i media disponibili, al fine di aumentare la consapevolezza dei cittadini sui propri diritti e sui mezzi disponibili per ottenerne la tutela, senza pertanto offrire un'assistenza legale per la risoluzione del singolo caso.
Che cos'è la querela? E' possibile, una volta presentata, ritirarla?
Può accadere che la legge penale subordini l'esercizio dell'azione penale alla volontà della persona offesa (reati perseguibili a querela).
Infatti, ogni persona offesa da un reato, per il quale non si debba procedere d'ufficio, ha diritto di querela (art. 120 c.p.). Ne deriva che se manca la querela, al Pubblico Ministero (P.M.) è precluso l'esercizio dell'azione penale.
In pratica, la querela consiste in una dichiarazione con la quale si chiede la punizione del reo per un dato fatto previsto dalla legge come reato. Sono oggetto di querela soprattutto i c.d. reati bagatellari, quali ingiurie, minacce, diffamazione, ecc.
La querela deve contenere le seguenti informazioni: descrizione dell'accaduto, ogni elemento utile all'identificazione dell'autore del fatto (generalità, domicilio); indicazione di eventuali testimoni e di ogni altra fonte di prova considerata utile ai fini delle indagini.
La querela può essere presentata (oralmente o per iscritto), personalmente oppure attraverso il proprio avvocato, al P.M. o a un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero a un agente consolare all'estero.
Se presentata con dichiarazione orale, viene redatto il verbale (sottoscritto dal querelante o dal suo avvocato) da chi la riceve (ad es. dall'ufficiale di polizia giudiziaria).
La querela è valida se presentata entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.
Da osservare che la querela può essere ritirata (c.d. remissione della querela); il ritiro consiste nella rinuncia alla querela già proposta. In caso di remissione, le spese di giudizio (fino al '99 a carico del querelante) sono, salvo patto contrario, pagate dal querelato. La remissione, in ogni caso, deve essere accettata (espressamente o tacitamente) dal querelato.
Infine, è necessario sottolineare che la querela non va confusa con la denuncia; infatti, qualsiasi persona, non necessariamente persona offesa dal reato, può presentare denuncia quando ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio. La notizia di reato (c.d. notitia criminis) è rappresentata da tutte quelle informazioni (segnalazioni) di fatti, in apparenza costituenti reati, ricevute dal P.M. o dagli organi della Polizia giudiziaria.
In materia civile, quando un cittadino si può rivolgere al Giudice di Pace?
Un cittadino si può rivolgere al Giudice di Pace per:
- cause relative a beni mobili del valore non superiore a euro 2.582,28, ossia quelle riguardanti beni materialmente trasferibili come le merci, gli autoveicoli, i piccoli oggetti oppure che si riferiscono al pagamento di una somma di denaro o alla consegna di una data cosa;
- cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti entro il valore di euro 15.493,71;
- cause per apposizione di termini; quando i confini sono certi e riconosciuti ci si rivolge al Giudice di Pace per ottenere la collaborazione del vicino a collocare o costruire quelle opere, come ad esempio piccoli scavi, muri o recinzioni, che rendano evidente e riconoscibile la linea di demarcazione;
- cause in materia d'immissioni moleste fra gli utilizzatori d'immobili adibiti a civile abitazione;
- cause relative alla misura e modalità d'uso dei servizi condominiali; sono quelle che hanno ad oggetto il modo più conveniente ed opportuno di esercitare un diritto condominiale oppure quelle in cui si discute sul modo di utilizzare un servizio comune tra i condomini (ad esempio: il servizio di riscaldamento, gli impianti comuni dell'acqua o dello scarico, gli sprechi dell'energia elettrica quando il contatore è comune, l'uso del cortile condominiale per il lavaggio dell'auto anziché solo per il parcheggio);
- opposizione alle sanzioni amministrative entro il limite di euro 15.493,71; le sanzioni amministrative sono le pene pecuniarie, le cosiddette "multe", che siamo tenuti a pagare quando, per esempio, abbiamo violato il codice della strada o un regolamento comunale (eccesso di velocità, sosta vietata, apertura di un negozio in un locale troppo piccolo).
Domanda pervenuta a mezzo fax: si chiede il termine di prescrizione del reato di appropriazione indebita.
La prescrizione, cioè il decorso del tempo, estingue il reato, in quanto viene a mancare l'interesse dello Stato alla punizione del colpevole. Lei chiede qual è il tempo necessario a prescrivere il reato di appropriazione indebita (reato commesso da chi ha già il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, per qualsiasi titolo, e se ne appropria al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto). Ebbene, il reato di appropriazione indebita si prescrive in 5 anni perchè si tratta di un reato punibile con la reclusione inferiore a 5 anni (infatti, l'autore del reato di appropriazione indebita è punito con la reclusione fino a 3 anni).
Buongiorno, sono una studentessa che deve stilare la tesi di Laurea Magistrale di Scienze Politiche sulla "Azione inibitoria nel diritto europeo e diritto italiano" in materia di Diritto Europeo dei Consumatori. Vorrei che mi venissero consigliati/inviati testi, riviste o fascicoli specifici e materiale vario riguardanti questo argomento e la giurisprudenza collegata all'argomento, magari cominciando con la figura e l'importanza del consumatore nell'attuale economia e la sua possibilità reale di reclamo per arrivare al discorso specifico dell'azione inibitoria, dal suo significato ai casi in cui è consentita. Ringrazio preventivamente per l'eventuale interessamento.
Occorre premettere che il 23 ottobre 2005 è entrato in vigore l'atteso Codice del Consumo (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), che riunisce e sostituisce ben 4 leggi, 2 decreti del Presidente della Repubblica, 14 decreti legislativi ed un regolamento di attuazione; pertanto, in seguito all'entrata del Codice del Consumo, il diritto dei consumatori trova finalmente una disciplina unitaria. Un commento semplice e chiaro sulle nuove norme a tutela dei consumatori è contenuto nel libro "I nuovi diritti del consumatore" (2006) di Donati Antonella, edizioni Buffetti. Consiglio di consultare anche il libro di Bartolini Anna "I diritti dei consumatori e l'Europa" (2003), BUR Biblioteca Universale, Rizzoli.
E' possibile che un avvocato rinunci ad assistere il proprio cliente da un giorno all?altro senza motivo?
La risposta all'interrogativo è contenuta nell'art. 47 del Codice Deontologico Forense, ai sensi del quale l'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato (e quindi di rinunciare ad assistere il proprio cliente); l'articolo citato, però, sottolinea che "in caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa"; nell'articolo viene anche chiarito che "qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli"; infine, l'art. 47 stabilisce che "in caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto", precisando che "con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione".
Se si inciampa in una buca presente sul marciapiede a chi bisogna rivolgersi per ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito della caduta?
Bisogna rivolgersi all'ente proprietario della strada, la cui responsabilità non è però sempre scontata; infatti, l'ente è responsabile dei danni provocati da difetti del manto stradale soltanto se la situazione di pericolo, che ha causato il danno, non era, al momento del fatto, né visibile né prevedibile.
In altre parole, l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto, in ossequio al principio del neminem laedere sancito dall'art. 2043 del codice civile, a mantenere la strada medesima ed il relativo marciapiede in condizioni che non costituiscano una situazione di pericolo occulto per l'utente che fa ragionevole affidamento sulla sua regolarità. Il pericolo occulto (definito anche insidia o trabocchetto) è caratterizzato, come è ormai pacifico in giurisprudenza, dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità. In pratica, affinché una buca possa essere considerata insidia, generando di conseguenza la responsabilità del proprietario della strada, è necessario che essa, usando la diligenza dell'uomo medio, sia oggettivamente e soggettivamente non prevedibile e non avvistabile.
In definitiva, se viene constatato che la buca in questione rappresentava un pericolo non occulto o insidioso, ma visibile ed evitabile, nessuna responsabilità potrà essere imputata all'ente proprietario della strada.
Mio suocero era proprietario di un terreno rurale situato nel comune di Mel (BL). Circa 5 anni fa il comune ha rifatto il piano regolatore rendendo fabbricabile una vasta zona tra cui il terreno di mio suocero. Egli ha poi donato, dopo averlo lottizzato, un lotto a sua figlia e a me (coniuge). Sul lotto è sempre passato, da oltre 20 anni un confinante, il quale non aveva altri accessi per arrivare alla sua proprietà; e per questa ragione ne ha acquisito il diritto. Da quando è stata fatta la lottizzazione è stata costruita una strada, ora diventata comunale, che passa lungo il confine del terreno del mio vicino, e quindi di ben facile accesso per egli stesso. Io vorrei costruire una recinzione sui confini del mio lotto; così facendo però priverei il mio confinante del diritto di passaggio da lui negli anni acquisito. Io penso che lui avendo l'accesso dalla strada comunale non abbia più bisogno di passare per il mio terreno; ad ogni modo sarei anche disposto a donargli un lembo di terreno per rendere ancora più confortevole il passaggio. le allego la mappa catastale per renderle più chiaro il tutto. Confidando in una sua risposta le invio i miei più cordiali saluti.
Il diritto spettante al proprietario del fondo confinante rientra tra le "servitù prediali", intese come "un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario". Il peso consiste in una limitazione della facoltà di godimento di un immobile, detto fondo servente, cui corrisponde un diritto del proprietario di un altro immobile, detto fondo dominante. Nel caso in questione si tratta di una servitù di passaggio, servitù positiva (cioè, che permette al proprietario del fondo dominante una diretta utilizzazione del fondo servente e il proprietario del fondo servente deve semplicemente limitarsi a sopportare l'altrui attività) e di regola non apparente (caratterizzata dal fatto che sul fondo servente non esistono opere visibili e permanenti destinate al servizio del fondo dominante), a meno che non si sia formato un sentiero naturale. Le servitù, come ogni diritto reale, si possono acquistare per contratto o per testamento o per usucapione, ossia con l'esercizio di fatto prolungato nel tempo (vent'anni, in questo caso) del diritto sulla cosa altrui. Non si possono, tuttavia, usucapire le servitù apparenti, quali di regola quelle di passaggio, caratterizzate come già detto dall'inesistenza sul fondo servente di segni visibili e di opere permanenti destinate al servizio del fondo dominante, opere richieste come "indice non equivoco del peso imposto sul fondo servente in modo da fondare la presunzione che il proprietario di questo ne sia a conoscenza" (Cass. 18 aprile 1987). Tuttavia, ai fini dell'apparenza, è sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione visibile non equivoca e permanente di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente (Cass. 23 febbraio 1987). Bisogna aggiungere che, oltre che volontariamente, la servitù può essere costituita coattivamente. Ciò avviene nei casi in cui la legge riconosce al proprietario di un fondo il diritto di ottenere una servitù dal proprietario di un altro fondo e quest'ultimo si rifiuti di costituirla volontariamente. Questo avviene nel caso di passaggio coattivo spettante al proprietario del c.d. fondo intercluso, ossia che non ha un accesso diretto sulla strada pubblica o che potrebbe realizzarlo solo con eccessivo dispendio e disagio. Sembrerebbe, però, il Suo caso, da quanto posso evincere dalla Sua lettera, rientrare nel caso dell'acquisto per usucapione, se il tempo per realizzare l'usucapione è trascorso e il requisito dell'apparenza soddisfatto. Ora, ai sensi dell'art. 1055 del c.c. ("Cessazione dell'interclusione"), "se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente". Tuttavia, la servitù di passaggio sul fondo confinante acquistata per usucapione non si estingue con la cessazione dello stato di interclusione non essendo ad essa applicabile la norma dell'art. 1055 dettata per la servitù coattiva di passaggio (Cass. 29 maggio 1991). Inoltre, anche a favore di un fondo che dispone di un accesso diretto alla via pubblica può esistere una servitù di passaggio su fondo vicino, potendo consistere il vantaggio per il fondo dominante anche nel conseguimento di una maggiore comodità di collegamento con altri fondi o centri abitati. Ancora, la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne faccia uso per vent'anni; il venir meno dell'utilità della medesima non estingue la servitù qualora non sia decorso il termine indicato.