AVREI UNA DOMANDA DA PORVI. COSA POSSO FARE ED A CHI MI DEVO RIVOLGERE IN QUESTO CASO? ATTO DI NASCITA INSERITO CON UN NOME E COGNOME TRALASCIANDO PERO' I RESTANTI DUE NOMI CHE RISULTANO COME NOMI RELIGIOSI, PERO' I NOMI SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE QUANDO E' STATO EMESSO IL CODICE FISCALE. A PARTE GIRARE NEI VARI UFFICI COMUNALI, L'ULTIMA COMUNICAZIONE CHE HO AVUTO E' STATA DI RIVOLGERMI ALLA QUESTURA PER FARE UN CAMBIO NOME
Qualunque cittadino che intende cambiare nome deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Il Prefetto, esperita l’istruttoria di rito, se ritiene la domanda meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a far eseguire le affissioni negli stessi termini già indicati per le richieste di competenza del Ministro. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
E' possibile diseredare un figlio per il disinteresse mostrato nei confronti del proprio padre ormai anziano?
No, non è possibile diseredare un figlio per il disinteresse mostrato nei confronti del proprio padre, seppure sotto il profilo umano tale comportamento sia certamente riprovevole e condannabile.
Il codice civile, infatti, stabilisce i casi in cui è possibile escludere dalla successione gli eredi legittimari della quota di riserva garantita dalla legge. I casi di indegnità - che non comprendono, pertanto, il disinteresse - sono elencati dall'art. 463 del codice civile; tale articolo recita testualmente:
"E' escluso dalla successione come indegno:
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni dell'omicidio;
3) chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile con la morte, con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso".
Sono figlio di divorziati da ben 23 anni e da mio padre sono stato completamente escluso dalla sua vita e tagliato fuori dall'eredità. Voglio sapere se è possibile denunciarlo per danni fisici e morali per far valere anche la mia giustizia. Non si può avere un figlio e fingere che non è mai esistito.
Quello che Lei può fare è chiedere al Tribunale Ordinario che Suo padre venga condannato a versarLe il mancato contributo al mantenimento almeno per i primi 18 anni di vita, in quanto gli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli che hanno raggiunto la maggiore età continuano a sussistere fino a quando i figli stessi non siano in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze.
Salve ho una amica con un problema, è una ragazza madre di 20 anni e mi ha chiesto se conoscevo e potevo aiutarla in merito ai DIRITTI DEI MINORI e POTESTA´ GENITORIALE, ma sinceramente parlando non ne so nulla di tutto ciò. Ciò che so è che il padre della bimba ossia l´ex convivente della mia amica è un tipo assai strano fa uso di sostanze stupefacenti è disoccupato e vive sotto il tetto della propria madre ecc. i due non si sarebbero mai sposati ci fu solo una convivenza risalente a più di tre anni fa, ora lei vive con i propri genitori da circa 1 anno, ma il suo ex la disturba ancora addirittura un mese fa l´ha picchiata x strada ma come sempre nessuno ha visto e sentito. In passato succedevano spesso queste percosse tra le mura di casa, ma lei non ha mai avuto il coraggio di denunciarle i fatti ecc. Il suo ex compagno gira per le strade con coltelli in tasca ecc. è imprevedibile è strafatto dalla testa ai piedi , e quindi che deve fare questa povera ragazza x staccare dal suo passato vissuto in tutto x tutto e con questo personaggio ex compagno? Che consiglio le potrei dare io? a chi dovrebbe rivolgersi lei? Grazie. P.S. lei è già stata dai carabinieri ma dicono che fino a che lui non combina qualcosa di "eclatante" e che anzi si limita a passare o a fare solo brevi soste o passare (anche x controllarla) sotto la casa della ragazza loro non possono fare molto in questi casi, anzi praticamente nulla e cosi lei se ne sta giorni e giorni chiusa in casa x evitare il peggio che sta la fuori ad aspettarla e per salvaguardare la propria incolumità e quella della figlioletta di appena tre anni.
E' lodevole il Suo interesse per la Sua amica, alla quale deve semplicemente dire di farsi assistere da un bravo avvocato penalista che Le consiglierà la migliore strada da intraprendere. A mio modesto avviso sarebbe necessario armarsi di coraggio e sporgere querela (prima che sia troppo tardi!). Esistono norme penali che prevedono sanzioni molto severe nei casi di maltrattamenti in famiglia.
Circa un anno fa appresi da un conoscente che, in caso di separazione consensuale e divorzio congiunto, è possibile divorziare direttamente presso i Tribunali compilando semplicemente appositi moduli senza dover sostenere alcuna spesa di Avvocato. Mi fece anche esempi concreti: Modena, Cremona, ed altri. A tale scopo contattai il Tribunale di Reggio Emilia chiedendo informazioni, ma mi venne risposto che presso di loro non è possibile, occorre che la procedura sia espletata tramite un Avvocato. La persona con cui parlai aggiunse che in casi di indigenza si può ottenere un aiuto gratuito. In realtà io non sono indigente, pur avendo una situazione non facile. Da diversi anni sono legalmente e consensualmente separata, e da allora provvedo quasi con le mie sole forze alle necessità economiche famigliari, con il supporto dei miei genitori e suoceri. Mio marito sarebbe d'accordo sul divorzio congiunto ma non può affrontare la sua parte di spesa, e dovrei pagare io l'intera cifra per Avvocato che, stando alle ultime informazioni, si aggira su Euro 2.500,00. Pertanto finora non ho potuto permettermi di divorziare poiché quell'importo mi occorre per esigenze prioritarie. Potete spiegarmi come mai esiste questa situazione di estrema disparità? Non è un DIRITTO di tutti gli italiani divorziare allo stesso modo? Ci sono leggi/normative italiane o europee volte ad uniformare modus operandi o procedure dei Tribunali in presenza di situazioni standard? Su Internet vi sono parecchi siti sul divorzi gratuito, e non menzionano alcuna discriminate a discrezione dei singoli Tribunali. Io risiedo nella provincia di Reggio Emilia, mentre mio marito risiede in quella di Modena; se la richiesta di divorzio viene presentata da mio marito, si può fare presso il Tribunale di Modena?
Occorre fare chiarezza come segue: 1) la separazione consensuale dei coniugi non richiede necessariamente l'assistenza di un avvocato indipendentemente dal Tribunale in cui verrà omologata la separazione; 2) il divorzio, invece, congiunto o giudiziale, richiede obbligatoriamente la presenza dell'avvocato o degli avvocati. 3) in caso di divorzio congiunto, i coniugi possono presentare ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. In pratica, potete presentare ricorso per il divorzio congiunto sia a Modena che a Reggio Emilia, ma in entrambi i casi assistiti da un avvocato.
Essendo stato adottato nell'anno 1953, considerando che ormai i miei genitori adottivi sono morti entrambi, chiedo se posso rivolgermi al tribunale dei minori di brescia,per sapere se almeno possono dirmi chi e' la mia vera mamma.
L'adottato ha diritto di ricevere informazioni sulle proprie origini mediante autorizzazione del Tribunale dei minorenni. Per l'adottato maggiorenne l'autorizzazione del Tribunale non è richiesta quando i genitori adottivi siano deceduti. Va però evidenziato che l'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.
In caso di divorzio, il genitore non affidatario è tenuto a versare l'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne occupato come apprendista?
Sì. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 407 dell'11 gennaio 2007, confermando l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia.
La Suprema Corte ha spiegato che:
- l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regole dell'art. 148 c.c., al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica), ovvero finché non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all'autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto;
- la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato si distingue, sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato; pertanto, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, la valutazione della raggiunta autosufficienza economica non può prescindere dalla verifica e dalla prova dei caratteri del rapporto di lavoro, con riferimento in particolare alla entità del trattamento economico, nonché della sua durata, passata e futura.
Poste le suddette premesse, i giudici di legittimità hanno, quindi, affermato che "l'esistenza del contratto di lavoro di apprendista e, quindi, il comprovato svolgimento di attività remunerata non possono, di per sé solamente, costituire prova della raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne"; i giudici hanno, inoltre, sottolineato che incombe in capo al genitore che chieda di essere esonerato dall'obbligo di mantenimento la prova del raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
Sono pensionata Italiana e vivo in Tunisia seguo assiduamente i Suoi preziosi consigli in TV; approfitto della Sua squisita gentilezza e disponibilità per rivolgerLe una domanda per una mia amica Italiana, un po' sprovveduta, che trascorre molto tempo qui in Tunisia, La signora (anni 45) é separata legalmente dal marito,ma non ancora divorziata; ora aspetta un bambino, figlio dell'attuale boy friend tunisino (anni 25) questo bambino che verrà registrato all'anagrafe di Roma, comune di residenza della signora, che cognome porterà? potrà dare al bambino il cognome del boy e non del marito? o nel peggiore dei casi il suo cognome?
Il caso da Lei prospettato è un tipico caso di filiazione cd. "naturale", ossia avente ad oggetto le situazioni ed i rapporti giuridici che scaturiscono in costanza della nascita di un figlio al di fuori del matrimonio legalmente celebrato. Riassumo di seguito le norme vigenti in materia.
E’ figlio naturale colui che nasce da un uomo e da una donna non uniti in matrimonio. Il figlio naturale, se non viene riconosciuto da uno o da entrambi i coniugi o per mezzo di accertamento giudiziale, assume il nome attribuitogli dall’ufficiale dello stato civile e viene iscritto nei registri dello stato civile come figlio di ignoti. In realtà la maternità è ignota solo nel caso di neonati abbandonati; tuttavia il legislatore attribuisce alla madre la facoltà di non riconoscere il figlio all’atto della nascita, ciò sia nell’interesse della madre stessa sia nell’interesse del figlio (per il quale può essere preferibile tenere nascosta la propria discendenza da donna indegna oppure essere adottato da una coppia che realmente lo desideri).
L’art. 250 c.c. prevede che i figli nati fuori dal matrimonio possano essere riconosciuti sia dal padre che dalla madre anche se già uniti in matrimonio con altra persona al tempo del concepimento (pertanto i cosiddetti figli adulterini, non riconoscibili prima della riforma del 1975, possono essere riconosciuti). Il riconoscimento da parte dei genitori può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. L’art. 250 c.c., al secondo comma, stabilisce che il riconoscimento del figlio, che ha compiuto i sedici anni, non produce effetto senza il suo assenso; se invece il figlio naturale ha un’età inferiore ai sedici anni ed è stato già riconosciuto da uno dei genitori, perché l’altro possa riconoscerlo è necessario il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento (art. 250, comma 3, c.c.); in quest’ultimo caso, il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all’interesse del figlio: se vi è opposizione – su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l’intervento del pubblico ministero - decide il tribunale con sentenza, che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante (art. 250, comma 4, c.c.).
Qualora il riconoscimento del figlio naturale provenga da genitori non conviventi, ma che siano uniti in matrimonio con terze persone, l’art. 252, comma 2, c.c. stabilisce che l’eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori (ma mi pare di capire che la sua amica sia comunque prossima al divorzio e quindi il problema non sussiste) può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all’interesse del minore e sia accertato il consenso dell’altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi; in tal caso occorre ovviamente anche il consenso dell’altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.
Per quanto riguarda la forma del riconoscimento, l’art. 254 c.c. prevede che il riconoscimento possa essere fatto seplicemente nell’atto di nascita, oppure con un’apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, resa davanti ad un ufficiale dello stato civile (in questo caso di Roma) o davanti al giudice tutelare oppure contenuta in un atto pubblico o in un testamento di qualsiasi forma (pubblico, segreto, olografo). L’art. 256 c.c. sancisce il principio della irrevocabilità del riconoscimento, l’atto di riconoscimento deve essere pieno e incondizionato; ogni clausola diretta a limitarne gli effetti è nulla di diritto (art. 257 c.c.).
Quali sono gli effetti del riconoscimento dei figli naturali?
A norma dell’art. 258 del codice civile il riconoscimento proveniente da uno solo dei genitori produce effetti solo riguardo ad esso; l’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore; tali indicazioni, se fatte, sono comunque senza effetto; La conseguenza più rilevante del riconoscimento è comunque l’assunzione da parte del genitore di tutti i doveri e di tutti i diritti che si hanno nei confronti dei figli legittimi (art. 261 c.c.).
In particolare il figlio naturale assume il cognome del primo genitore che lo ha riconosciuto. Quindi:
a) se il bambino è stato riconosciuto dalla sola madre adotterà il cognome di questa;
b) se il bambino è stato riconosciuto dal solo padre avrà il cognome di questo;
c) se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assume il cognome paterno;
d) nell’ipotesi in cui il riconoscimento paterno sia intervenuto successivamente a quello materno, il figlio può aggiungere o sostituire il cognome paterno con quello materno. In questo caso, se il figlio è un minore, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del padre al posto o fianco di quello della madre (art. 262 c.c.).
Che cosa prevede il nuovo istituto dell'affidamento condiviso?
In Italia è entrata in vigore una legge molto importante: la legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha riformato la materia dell'affidamento dei figli in sede di separazione, annullamento e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La legge citata, in applicazione del principio c.d. della bigenitorialità (principio affermatosi da tempo negli ordinamenti europei e presente altresì nella Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York nel 1989 e resa esecutiva in Italia nel 1991), ha introdotto l'istituto dell'affidamento condiviso quale regime normalmente operante, in luogo dell'affidamento esclusivo, per ogni ipotesi di rottura del rapporto coniugale.
In pratica, in caso di separazione dei genitori, i figli saranno affidati come regola ad entrambi i genitori e, soltanto come eccezione, ad uno di essi quando in tal senso spinga l'interesse del minore e l'affidamento condiviso determini una situazione di pregiudizio (cioè, di danno) per il minore stesso.
Con l'affidamento condiviso, la potestà genitoriale viene dunque esercitata da entrambi i genitori che mantengono così la piena responsabilità nei confronti dei figli e prendono in modo congiunto le decisioni più importanti nei loro confronti, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute.
Va, infine, sottolineato che spetta al giudice stabilire i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
Gli obblighi di mantenimento dei figli cessano con il raggiungimento della maggiore età?
In linea generale gli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli che abbiano raggiunto la maggiore età continuano a sussistere fino a quando i figli stessi non siano in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze.
Va però evidenziato che l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni viene meno qualora il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica sia attribuibile al comportamento colposo del figlio (la Cassazione più volte si è pronunciata in tal senso!).
Facciamo degli esempi: 1) mancato completamento degli studi universitari per poca voglia di studiare; 2) non accettazione del posto di lavoro offerto dal padre; 3) atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro; 4) abbandono del posto di lavoro senza valide giustificazioni.
Secondo la Cassazione spetta al genitore, che contesta la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne, fornire la prova che ciò dipenda da una condotta colpevole del figlio stesso.
E' valido un testamento olografo nel quale non sia stata apposta la data?
Per la validità del testamento olografo, quest'ultimo deve essere scritto, datato e sottoscritto a mano dal testatore. La sottoscrizione deve essere posta in calce alle disposizioni. La data serve ad accertare la capacità del testatore al momento della redazione e, nel caso di due o più testamenti redatti dallo stesso testatore, consente di individuare il testamento più recente, che può contenere disposizioni incompatibili con quelle contenute nei precedenti, che vengono così tacitamente revocate. E' infatti importante ricordare che il testamento è un atto revocabile e che il testatore può revocarlo o modificarlo fino all'ultimo momento della sua vita. Lo può revocare in modo espresso, con atto pubblico o con dichiarazione contenuta in un nuovo testamento, o in modo tacito, concellando o distruggendo il testamento o dando vita ad un nuovo testamento con contenuto incompatibile con il precedente.
Che cosa rischia chi costringe un minorenne a praticare l'accattonaggio?
Rischia di incorrere in una condanna per maltrattamenti ex art. 572 del codice penale (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli).
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 3419/2007, respingendo il ricorso di uno zio di origine marocchina condannato dalla Corte di Appello a 5 mesi e 10 giorni di reclusione per avere costretto il nipote infraquattordicenne (con lui convivente e affidato alle sue cure) a praticare il commercio di ambulante di fazzoletti e l'accattonaggio, disinteressandosi della condizione di sofferenza in cui il minore versava (malnutrizione, esposizione ai rigori invernali con abbigliamento inadeguato, stato di isolamento, mancata frequentazione della scuola) e appropriandosi del magro guadagno che giornalmente il ragazzo riusciva a realizzare.
Nella ricostruzione della vicenda era anche emerso che il minorenne, nel corso dell'incontro avuto con un mediatore culturale, aveva manifestato tutto il suo malessere per lo stato d'isolamento in cui viveva e il desiderio di essere inserito in una comunità, proprio per tirarsi fuori dalla situazione in cui, sino a quel momento, era stato costretto.
Ad avviso della Suprema Corte "non vi è dubbio che i fatti integrino la condotta tipica del delitto di maltrattamenti, perché lesivi dell'integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, incapace per la tenera età di una qualunque reazione autonoma, e tali da rendere abitualmente dolorosa la relazione del medesimo con l'agente", essendo "evidente che imporre al minore o anche semplicemente consentirgli un sistema di vita non adeguato alle sue esigenze e anzi in contrasto con queste, lasciandolo esposto sistematicamente ai rischi della vita di strada, all'aggressione dei valori di decoro, di libertà morale, di integrità psichica e fisica ai quali ha diritto, facendogli avvertire il sostanziale disinteresse di chi dovrebbe proteggerlo e avere cura di lui e, quindi, il senso della solitudine e dell'abbandono, significa determinare nella vittima uno stato di sofferenza fisica e morale, avvertito, proprio perché frutto di una condizione abituale e persistente, come intollerabile".
La Cassazione ha, anche, sottolineato che, per giustificare il reato di maltrattamenti, non può essere invocata "l'etica dell'uomo", in quanto "il riferimento a principi di una cultura arretrata e poco sensibile alla valorizzazione e alla salvaguardia dell'infanzia deve cedere il passo, nell'ambito della giurisdizione italiana, ai principi base del nostro ordinamento e, in particolare, ai principi della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dall'art. 2 della Costituzione, i quali trovano specifica considerazione in tema di rapporti etico-sociali negli artt. 29 ("La Repubblica riconosce i diritti della famiglia...") e 31 ("La Repubblica ...protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù...") della stessa Costituzione".
Il giudice può respingere una domanda di divorzio, se, dalle testimonianze vicine ai coniugi, emerge che tra i due esistono ancora atteggiamenti affettuosi?
La risposta è affermativa; lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 26165 del 6 dicembre 2006. I giudici della Suprema Corte hanno, infatti, dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo che, dopo la separazione, aveva tenuto con la moglie comportamenti tali da far pensare ad una riconciliazione.
Contro la sentenza della Corte d'Appello ricorreva in Cassazione il marito, al quale era stato negato il divorzio dopo che alcuni amici avevano testimoniato sulla presunta riconciliazione dei coniugi.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, argomentando che "il ripristino del consorzio familiare" può essere provato con le testimonianze degli amici e dei familiari; i due erano stati notati in "evidenti atteggiamenti affettuosi"; in particolare, secondo una amica e collega comune "si comportavano come fidanzatini e dormivano nello stesso letto".
Sulla base di quanto sopra esposto, la Cassazione ha ritenuto l'atteggiamento dei coniugi incompatibile con la stato di separazione, osservando che "lo stato di separazione dei medesimi coniugi concreta un requisito dell'azione, la cui interruzione, da opporsi a cura della parte convenuta in presenza di una richiesta di divorzio avanzata dall'altra parte, postula l'avvenuta riconciliazione, la quale si verifica quando sia stato ricostituito l'intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale e che, quindi sottende l'intervenuto ripristino non solo di quelli riguardanti l'aspetto materiale del consorzio anzidetto ma altresì di quelli che sono alla base dell'unione spirituale tra coniugi".
In caso di separazione tra coniugi in comunione di beni senza figli, il giudice può decidere sull?assegnazione della casa coniugale?
La risposta è negativa. La Cassazione (sentenza n. 6979/2007), infatti, ha stabilito, confermando una sentenza della Corte d'Appello di Perugia, che non spetta al giudice decidere sull'assegnazione della casa nel caso in cui la separazione riguardi due coniugi senza prole.
In particolare, ad avviso della Suprema Corte, "se il previgente art. 155 e il vigente articolo 155 quater c.c. in tema di separazione, e l'articolo 6 della legge sul divorzio, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, appare giuridicamente irrilevante, non facendovi dette norme alcun riferimento"; pertanto, conclude la Cassazione "sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'articolo 156, che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di una normativa speciale in tema di separazione, la casa familiare in comproprietà è soggetta, infatti, alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione".
E' vero che se i figli fanno sport si pagano meno tasse?
Sì è vero, in quanto, grazie al decreto ministeriale elaborato dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono diventate operative le disposizioni della Finanziaria 2007 sulla detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie per la pratica sportiva dei giovani.
In pratica, le persone fisiche residenti in Italia sono legittimate ? a decorrere dal periodo d'imposta corrispondente con l'anno solare 2007 ? a detrarre dal tributo personale dovuto un importo pari al 19% della somma corrisposta per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
Le famiglie, però, possono detrarre il 19 % delle spese sostenute nel 2007 fino a un massimo di 210 euro a figlio.
E' bene ricordare che, per poter usufruire della detrazione, la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, recante l'indicazione:
a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome, cognome e della residenza, nonché del codice fiscale;
b) della causale del pagamento;
c) dell'attività sportiva esercitata;
d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;
e) dei dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Salve, sono un non vedente nato e residente in provincia di salerno; con questa lettera non voglio fare del male a nessuno, ma ci sono alcune cose ancora nascoste che meritano di essere portate alla luce; rinizio subito col dire che in famiglia siamo 11 persone tra cui 4 non vedenti; tutto è iniziato verso luglio 2002, cioè 2 mesi dopo la morte di nostro padre, un signore che sarebbe nostro fratello fece delle cose degne solo di un regime di dittatura; non diede neanche il tempo di far scegliere a noi 4 la nostra destinazione; sarebbe stato molto meglio se avesse detto: ragazzi! Ora che è morto nostro padre, vi farebbe piacere che io diventi il vostro accompagnatore? Invece non lo ha fatto perchè a lui gli è convenuto fare di testa sua senza calcolare le conseguenze che ne sarebbero scaturite; anzi, grazie ai nostri soldi, in poco tempo è diventato come un capo ma non si sa di cosa; adesso è lui a comandare e a dettare legge; questo tizio, in breve tempo, addossandoci anche mutui e finanziarie si è creato un impero che solo lui sa dove vuole arrivare; napoleone non era nessuno; ad esempio, all'inizio di giugno 2006, grazie ad un prestito fatto, avrei acquistato una fiat; il prestito è stato fatto, ma a mia insaputa; infatti, 4 mesi dopo venni a sapere del prestito fatto a mio nome; naturalmente la mia reazione è stata come quella di chiunque si sarebbe trovato in una brutta situazione: siccome ho un contocorrente cointestato con questa brava persona presso la banca, allora mi venne l'idea di mandare un fax presso la filiale dell'inps, chiedendo il passaggio dei soldi dalla banca agli uffici postali di sarno che è il mio paese. In pratica gli ho tolto la possibilità di continuare a prendere i miei soldi; in poche parole ho cercato di salvarmi, ma inutilmente, perchè a sua detta, questo signore ha rimesso tutto a posto facendo ripassare i soldi dalla posta alla banca; adesso non so proprio come comportarmi; difatti sto ancora pagando il prestito; come me sta pagando l'altro mio fratello non vedente e le 2 mie sorelle non vedenti, chi sta pagando su altre macchine e chi sulle case e quasi tutte queste firme sono state messe a nostra insaputa; anche gli altri 7 vedenti devono stare sotto il suo schiaffo. naturalmente, sto tizio ha anche dei complici che sono persone esterne alla famiglia. Anche Queste persone, per me sono i "truffatori dello stato"; casi come i nostri, in italia, sa. Quanti ce ne sono? Sa. Quante persone, come noi stanno subendo senza poter parlare con nessuno per paura di essere minacciati o di subire altro genere di malefatte? E sa. Quanti truffatori continuano indisturbati a fare i loro porci comodi? E la povera gente che veramente fa dei salti mortali per andare avanti, si vede tartassata di tasse da pagare; questa è la nostra "bella italia". Io, a questo punto farei pagare a chi fino ad ora ha truffato; allora a chi dobbiamo rivolgerci? Aspetto con fiducia una sua risposta.
Se Suo fratello può concludere contratti in Suo nome è perchè dispone di un titolo che lo legittima ad agire in nome Suo, come in quello dei Suoi fratelli come Lei non vedenti; ed è questo titolo che Lei deve contestare; Le consiglio, dunque, di attivarsi per la revoca del titolo che legittima Suo fratello ad agire quale accompagnatore-procuratore. Il caso, grave, merita di essere risolto attraverso l'assistenza di un legale di fiducia.
Le scrivo per avere dei chiarimenti in materia di adozioni a distanza, e quale iter la legge prevede per la tutela di coloro che eseguono un'adozione a distanza. Circa due mesi fa presso la mia Parrocchia di appartenenza ho effettuato un'adozione a distanza, ma la cosa che tutti i miei parenti non capiscono ed anch'io per prima, è il fatto che si debbano consegnare circa 25,00 Euro direttamente al Prete, che a sua volta dice, di provvedere all'invio dei soldi. Da circa due giorni ho ricevuto una lettera dall'istituto di suore che gestisce la cosa - nella quale si spiega la vita della piccola adottata a distanza. Chiedo quindi, se può darmi certezza della cosa e se sono queste le condizioni d'invio del danaro.
Si sente parlare sempre più spesso di adozione a distanza; tuttavia, non esiste alcuna legge che discipini tale realtà, se non la "legge del cuore" che impone ad alcuni di vivere la solidarietà nei confronti dei bambini del Terzo Mondo, in zone dove c'è guerra, povertà e privazioni di ogni genere. L'adozione a distanza significa inviare una somma periodica volta al sostentamento e all'educazione di un bambino particolare, tramite Associazioni e Istituti religiosi (l'intermediario può essere quindi anche il parroco) che si preoccuperanno di inviare informazioni sulle condizioni del bambino adottato a distanza. Questa lodevole espressione di solidarietà e generosità si sta sempre più diffondendo poichè si permette al bambino di essere sostenuto pur rimanendo nel proprio Paese d'origine, nella propria famiglia, nella propria cultura e nelle proprie radici.
Domanda ricevuta a mezzo fax per sapere a chi spetti il cd. "bonus bebè"